procura conferita dal consiglio ad un consigliere, è rappresentanza organica


 

Not. Roberto Demichele

rdemichele@notariato.it


Una società per azioni intende proprorre un'azione civile a tutela del proprio marchio.

 

Sono stato richiesto di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della società, nel quale si vorrebbe attribuire la rappresentanza processuale della società e il potere di firmare il mandato all'avvocato a un consigliere di amministrazione, mentre a norma di Statuto la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta la Presidente del Consiglio di Amministrazione.


A mio parere configurandosi un rapporto di rappresentanza volontaria tra società e  consigliere, occorre che la delibera sia seguita da un formale atto di procura firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che - appunto - conferisca la rappresentanza al consigliere.


L'avvocato insiste nell'affermare che il consigliere potrebbe firmare il mandato alle liti unicamente in forza della suddetta delibera consiliare.

 


Not. Spina Alberto

aspina@notariato.it

 

Di fronte a recente analogo quesito, le conclusioni sono state nel senso da te espresso (necessità della procura); soluzione  giuridicamente ineccepibile, in quanto, in presenza di un'attribuzione statutaria del potere di rappresentanza al Presidente, il Consiglio può solo deliberare l'operazione, ma il conferimento del suddetto potere deve venire dal soggetto titolare dello stesso (in questo senso ho trovato Cagnasso sul Trattato Colombo-Portale e la poca giurisprudenza di merito che ha affrontato il problema).

 

 


 

Not. Marco Chiostrini

Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono (art. 2381, c.c.), il consigliere in parola dovrebbe qualificarsi come un amministratore delegato con i poteri specificati?  In questa maniera non si verserebbe più in ipotesi di rappresentanza volontaria, ma di rappresentanza organica.

 


 

Not. Fabio Diaferia

Secondo la Cassazione 10.05.2000, n. 6013, qualora lo statuto di una Spa attribuisca il potere di rappresentanza al presidente e ai consiglieri delegati e non anche al consiglio di amministrazione (?) deve considerarsi invalida la delibera consiliare attribuitiva del suddetto potere a persona diversa dal presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di tale potere.

A me pare, poi, che il consigliere in parola più che come un amministratore delegato con poteri fortemente specificati dovrebbe essere qualificato come un semplice "nuncius" (cui il potere di rappresentanza deve essere conferito con procura).

 

Ciò in quanto il consigliere delegato, avendo ricevuto una delega di attribuzioni (ex art. 2381, c.c.) non si limita a manifestare la volontà della società (ove consentito dall'atto costitutivo) ma la forma egli stesso.

 

Nel caso in questione invece, sembra che la volontà della società sia formata collegialmente dal Consiglio, che poi delega al consigliere il mero potere di manifestarla ai terzi.


In ogni caso, qualora si volesse seguire l'ipotesi Chiostrini: a seguito della nomina del consigliere "delegato" a compiere un singolo atto si renderebbe necessario il deposito presso il registro imprese del modello S2 (firmato dal presidente del Cda) unitamente a copia del verbale del consiglio di amministrazione e all'intercalare P firmato dal "consigliere delegato?

Se di consigliere delegato si tratta .... credo proprio di sì.

 

 

Not. Marco Chiostrini

La sentenza che citi  mi trova sostanzialmente concorde e non mi sembra in contraddizione con quanto ho scritto.

 

Come afferma la Corte, il Consiglio può attribuire il potere di rappresentanza solo a consiglieri delegati (il riferimento al presidente mi sembra ultroneo, o almeno incauto, dato che egli è il rappresentante naturale dell'Organo Amministrativo, e non sono sicuro che ripeta da questo il potere di rappresentanza, e non piuttosto dalla natura corporativa della struttura societaria).

 

Invece il Consiglio non può attribuire il potere rappresentativo a terzi estranei.


 Il consigliere delegato diventa tale perchè il consiglio lo delega: non è che il consiglio può delegare solo chi sia già consigliere delegato (il che tra l'altro sarebbe un'affermazione assurda; in partenza da chi sarebbe stato delegato? Questo vizio va sotto il nome di post hoc, ergo
ante hoc).

 

La regola è che il consiglio, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare talune funzioni a uno qualsiasi dei suoi membri (non a chi non sia consigliere), il quale diventa ipso facto consigliere delegato.


In quest'ottica sembra anche poco rilevante il ragionamento sulla autonomia decisionale; sono sostanzialmente daccordo sulle argomentazioni circa la pubblicità dovuta.




 

Ernesto Quinto Bassi

ebassi@notariato.it

 

Il problema della sostituzione nella rappresentanza è uno tra i più discussi e problematici,  ma in ambito societario, se possibile, le cose si complicano maggiormente: sia perché ci si trova di fronte ad una rappresentanza, quella degli amministratori, di natura organica e quindi peculiare rispetto a quella ordinaria e sia perché, come segnalato dai colleghi, vi è la tendenza delle società a spingersi oltre i confini certi della materia.

 

Vediamo quali sono questo confini. In questo caso, il Cda di una Spa ha nominato un amministratore delegato della società (poco importa che sia lo stesso presidente del Cda), attribuendogli il potere di compiere “tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”: operazione lecita se, nel rispetto dei limiti del 2381, c.c., è prevista dall’atto costitutivo o se l’assemblea vi ha prestato il proprio consenso.

 

Già da questo momento si può parlare di sostituzione nella rappresentanza, ma ciò è testualmente previsto e non sorgono i problemi che si incontrano non appena ci si spinge fino a scoprire che l’amministratore delegato ha rilasciato una procura “generale”(?) delegando una “serie di poteri”: nel caso tali poteri fossero limitati al compimento di singoli, determinati, atti, seppure con qualche difficoltà, si potrebbe riconoscerne la validità sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione in numerose sentenze (Cass. 23.04.1980 n. 2663, Cass. 06.01.1982, n. 18).

 

Nel caso di specie, tuttavia, tali poteri non si limitano al compimento di singoli atti, al contrario, la procura ha un oggetto talmente ampio da risultare inequivocabilmente indeterminato e tale da provocarne la nullità.